Alex Schwazer “Archivazione per non aver commesso il fatto”
In questo senso si è espresso il Tribunale di Bolzano, che pone fine al processo di primo grado per doping che vedeva imputato il campione italiano Alex Schwazer.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Bolzano, che pone fine al processo di primo grado per doping che vedeva imputato il campione italiano Alex Schwazer.
Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
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Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.
Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).
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Violazione delle norme previste dal DPCM
Illecito amministrativo
Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33).
La distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante in generale trova origine dalla nozione di attività sportiva professionistica e dilettantistica, la cui fonte normativa è la L. 91/1981.
Le singole federazioni sportive, su delega del legislatore, devono qualificare un’attività sportiva come professionistica o dilettantistica.
Questo potere è esercitato solo da sei federazioni sportive, tra cui quella pugilistica, che hanno istituito il settore professionistico accanto a quello dilettantistico.
Inoltre, la FPI, al fine di ottemperare all’obbligo di conformarsi al dettato dell’art. 90 della L. 289/2002, poi modificato dalla L. 128/2004, ha previsto nel suo Statuto che gli affiliati siano esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Maggiori informazioni
L’Ufficio per lo Sport del Governo ha pubblicato, in un documento di 36 pagine, le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e).
A seguito dell’emanazione del suddetto documento, sarà compito delle singole Federazioni, DSA ed EPS, emanare appositi protocolli attuativi. Il tutto tenendo conto delle raccomandazioni fornite e delle specificità delle singole discipline per garantire, da parte dei gestori degli impianti, delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione, il rispetto delle misure di sicurezza. Maggiori informazioni
Il Tribunale Federale della FIR (Federazione Italiana Rugby) con Decisione n. 7 dell’ 8 marzo 2017 si è pronunciato in merito al deferimento proposto nei confronti di un dirigente della società Amatori Catania (affiliata alla FIR) per violazione dell’art. 20 del Regolamento di Giustizia avendo lo stesso presenziato ad un prelievo antidoping e sottoscritto il relativo verbale in qualità di dirigente della società nonostante si trovasse in periodo di interdizione.