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Archivia Maggio 2016

La figura dell’assistente bagnanti

assistente-bagnantiLa stagione estiva è ormai alle porte, i lavori di ripristino e di manutenzione nelle piscine scoperte stanno per essere ultimati, la selezione del personale prosegue speditamente per non farsi trovare impreparati all’apertura degli impianti natatori.

All’interno di questo contesto si inserisce la figura dell’assistente bagnanti, più comunemente chiamato “bagnino”, ossia colui che è preposto a garantire la sicurezza in acqua, salvaguardando l’incolumità dei bagnanti.

L’inquadramento normativo dell’assistente bagnanti non può prescindere dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1951, successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 25.08.1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che all’art. 110 dispone che il servizio di salvataggio in una piscina pubblica debba essere svolto “da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile”. In Italia infatti, oltre alla F.I.N. – Sezione Salvamento, possono rilasciare il brevetto di abilitazione anche la S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento) e la F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

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Sentenza TAR del Lazio n. 3055/2016: la F.I.P.A.V. condannata al pagamento della somma di euro 208.500,00 in favore dell’atleta Greta Cicolari

CicolariCon una sentenza sicuramente destinata a costituire un illustre precedente, il TAR del Lazio ha condannato la Federazione Italiana Pallavolo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 208.000,00 in favore della giocatrice di beach volley Greta Cicolari. Il TAR ha infatti accolto il ricorso con cui la suddetta atleta aveva chiesto:
1) l’annullamento della decisione n. 16/2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso che la Cicolari aveva proposto avverso la decisione della Corte Federale F.I.P.A.V. (C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014), che a sua volta aveva confermato la sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, inferta alla ricorrente dalla Commissione Giudicante Nazionale F.I.P.A.V. in data 10 ottobre 2013 (decisione prima confermata anche dalla Commissione di Appello Federale F.I.P.A.V. – C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014);
2) la condanna della F.I.P.A.V. al risarcimento del danno.

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