L’art. 16 del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato l’entrata in vigore delle norme del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 nel seguente modo:
Norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché in materia di rapporto di lavoro sportivo | Entrano in vigore il 1° luglio 2023 |
Norme abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 | Sono abrogate dal 1° luglio 2023 |
Abolizione del vincolo sportivo per i nuovi tesserati | Abolito entro il 1° luglio 2023 |
Per i tesseramenti rinnovati | Abolito entro il 31 dicembre 2023 |
Il D.Lgs n. 37 del 28 febbraio 2021, contenente la disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché le regole di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, ed il D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 2021, contenente la disciplina degli impianti sportivi, entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, come già previsto.
A seguito di votazione espressa favorevolmente dal 71% dei 152 partecipanti al congresso straordinario di Budapest, è stata assunta una decisione storica che prevede eccezione soltanto nel caso in cui la transizione avvenga prima del raggiungimento del secondo livello di sviluppo nella Scala di Tanner (approssimativamente all’età di 12 anni).
E poiché un provvedimento del genere ha necessità di essere presentato come inclusivo anziché includente, ecco che la federazione internazionale sta pensando a una svolta che conduca verso l’istituzione di una terza divisione di gare oltre alla maschile e alla femminile, quella che verrà definita ‘open’ perché aperta alla partecipazione di atleti e atlete il cui genere sessuale sia diverso rispetto a quello biologico di nascita. Maggiori informazioni
In data 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato, a soli due giorni dalla scadenza prevista dalla legge n. 86 dell’8 agosto 2019, cinque dei sei decreti delegati previsti dalla suddetta legge, che ha conferito all’esecutivo la delega a porre in essere un ampia riforma del settore sportivo.
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Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
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Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.
Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).
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Violazione delle norme previste dal DPCM
Illecito amministrativo
Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33).
La distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante in generale trova origine dalla nozione di attività sportiva professionistica e dilettantistica, la cui fonte normativa è la L. 91/1981.
Le singole federazioni sportive, su delega del legislatore, devono qualificare un’attività sportiva come professionistica o dilettantistica.
Questo potere è esercitato solo da sei federazioni sportive, tra cui quella pugilistica, che hanno istituito il settore professionistico accanto a quello dilettantistico.
Inoltre, la FPI, al fine di ottemperare all’obbligo di conformarsi al dettato dell’art. 90 della L. 289/2002, poi modificato dalla L. 128/2004, ha previsto nel suo Statuto che gli affiliati siano esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Maggiori informazioni