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Certificato medico sportivo non agonistico: la circolare CONI del 10 giugno 2016

Certificato medico sportivo non agonistico: la circolare CONI del 10 giugno 2016

Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute con nota esplicativa del 16 giugno 2015 e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015 (vedi precedente articolo “Certificato medico sportivo: l’attuale quadro normativo“), ha emanato, in data 10 giugno 2016, una circolare contenente le indicazioni che devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva al fine di uniformare il proprio regime normativo concernente la certificazione sanitaria relativa all’attività sportiva non agonistica.

In particolare la circolare del CONI ha lo scopo di stabilire quali tesserati hanno l’obbligo della certificazione medico sportiva, per l’esercizio di attività sportiva non agonistica, tra le seguenti categorie:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Di seguito vederemo, con riferimento alle suddette categorie di tesserati, quali sono state le specifiche indicazioni del CONI.

a) TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA REGOLAMENTATA

Questa categoria di tesserati è soggetta all’obbligo del certificato medico sportivo per attività non agonistica, secondo quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle linee guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014.

Il CONI ha precisato che rientrano nell’ambito della suddetta categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non svolgenti attività agonistica (per il cui esercizio l’obbligo di certificazione medica è imposto dal D.M. 18 febbraio 1982), che svolgono attività organizzate dallo stesso CONI oppure da società od associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

b) TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE CHE NON COMPORTANO IMPEGNO FISICO

I tesserati appartenenti a questa categoria non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria, tuttavia il CONI raccomanda di sottoporsi ad un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

Nello specifico rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività sportive caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, organizzate dallo stesso CONI oppure da società od associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

In particolare la circolare fornisce un elenco di discipline che si ritengono caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Tali discipline sono:

  1. Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo);
  2. Discipline del Biliardo Sportivo;
  3. Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
  4. Discipline del Bowling;
  5. Discipline del Bridge;
  6. Discipline della Dama;
  7. Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
  8. Discipline del Golf;
  9. Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
  10. Discipline degli Scacchi;
  11. Disciplina del Curling e dello Stock sport.

Oltre alle discipline in elenco rientrano in questa categoria tutte le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (come ad esempio l’aeromodellismo, le imbarcazioni radiocomandate, l’attività sportiva cinotecnica). Quindi spetterà alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il compito di individuare le attività sportive il cui impegno fisico “sia evidentemente minimo“.

c) TESSERATI CHE NON SVOLGONO ALCUNA ATTIVITA’ SPORTIVA (NON PRATICANTI)

Non sono sottoposti all’obbligo della certificazione medica le persone fisiche dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate ed dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. La circolare CONI specifica che tale qualità dovrà essere espressa all’atto del tesseramento, con inserimento del tesserato in un’apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante.

In conclusione quindi sono soggetti all’obbligo della certificazione medica:

  1. i tesserati che praticano attività sportiva agonistica;
  2. i tesserati che praticano attività sportiva non agonistica, che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere b) e c).

 

Vincenzo Sparaco

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